Contributo al mantenimento per i figli,come si determinato le spese accessorie (ordinariamente dette straordinarie)? Quali sono le prassi seguite nel foro di Verona?

A cura dell'avv. Barbara Maria Lanza

Nelle coppie che si separano con prole, siano esse coniugate o meno, spesso riverbera l’elevata conflittualità dei loro rapporti affettivi nell’esercizio della genitorialità. Quindi la collocazione dei minori presso l’uno o l’altro genitore, l’assegnazione dell’abitazione familiare, la determinazione del contributo al mantenimento e del concorso alle spese accessorie diviene, spesso, oggetto di aspro conflitto. Conflitto sovente espressione più di una lotta di potere tra due genitori, che non un’oggettiva preoccupazione in ordine alle scelte migliori per la prole.

Nell’ambito della determinazione del contributo al mantenimento, spesso si sono scatenate delle diatribe molto accese nell'individuazione delle spese accessorie al mantenimento che molto spesso, nel linguaggio comune, vengono individuate come spese straordinarie. In realtà, questo aggettivo non le qualifica e ne riduce la portata perché nella gestione di un minore, ad esempio, la spesa scolastica o sanitaria, non è sempre un fatto straordinario come non dovrebbe esserlo la spesa sportiva o ricreativa fatte salve le condizioni economiche dei genitori.

Più appropriata è la definizione di spesa accessoria che affianca e completa il contributo al mantenimento in quanto legata ad esigenze garantite dalla Costituzione come l’istruzione: l’aggettivo straordinario od ordinario si dovrebbe utilizzare come tale e non come sinonimo di queste spese.

L’individuazione delle spese accessorie, sembrerebbe materia meno problematica della  quantificazione del contributo al mantenimento in favore della prole; al contrario proprio le spese accessorie sono diventate un terreno di scontro ove i genitori, anche per importi non rilevanti, hanno affrontato addirittura tre gradi di giudizio.

In tal senso i fattori emotivi hanno spesso soverchiato il dovere imposto ai genitori di mantenere, istruire ed educare la prole in relazione alla capacità, all'inclinazione naturale e alle aspirazioni dei figli facendo prevalere istanze legate più alla logica del conflitto che non alla effettiva soddisfazione dei bisogni della prole. Quindi, se ad una condizione di fragilità emotiva, in cui spesso i genitori vengono a trovarsi in questo frangente, si aggiunge un’infausta contingenza economica, ove talvolta è difficile garantire anche le esigenze primarie, si capisce come questi fattori abbiano reso incandescente la materia incrementando i procedimenti giudiziari.

Per arginare le problematiche legate all'individuazione delle spese accessorie, molti tribunali hanno trovato delle intese tra  magistrati e avvocati, anche appartenenti ad associazioni specialistiche come ONdiF,  per individuare le spese accessorie al contributo al mantenimento e sostanzialmente divise in tre aree: spese sanitarie, scolastiche e ricreative.

Per una compiuta disamina dei protocolli esistenti in materia di famiglia si rinvia all'articolo di Barbara Lanza,

in l’Osservatorio sul Diritto di Famiglia, diritto e processo, terzo fascicolo, settembre-dicembre 2018  in "Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia".

Nel foro di Verona attualmente è reperibile in tema di spese accessorie è il seguente protocollo

Sezione terza

Questioni patrimoniali

1. Produzioni documentali relative ai redditi

E’ auspicabile che

a. le indicazioni e le allegazioni riguardanti i redditi così come previsti alla Sezione prima del presente Protocollo, siano aggiornate per tutta la durata del procedimento.

2. Definizione delle Spese accessorie dei minori

E’ auspicabile che:

a. i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine spese accessorie e provvedano, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i genitori dovranno corrispondere nella misura concordata, o disposta dal giudice, dando atto che l’erogazione viene disposta a carico di entrambi i genitori, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero;

b. dette spese siano precisate, osservando le indicazioni di cui al punto precedente e suddividendole nel seguente modo:

I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medito curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;

II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;

III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblicò; nonché la retta dell’asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell’importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;


IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico, e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;

V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l’abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente; l’acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).

VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;

c. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all’altro; questi, nel caso in cui non sia d’accordo con la spesa o con l’attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all’interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;

d. siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificalo che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;

e. le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate dai difensori nella predispostone delle condizioni concordate fra genitori;

f. qualora si manifestasse l’opportunità di evitare, in tema di ripartizione delle spese, un’eccessiva conflittualità tra le parti, oppure, in caso di accordo tra le stesse, il giudice possa quantificare forfettariamente l’entità di tali spese da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata;

g. le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali, a titolo esemplificativo, quelle numerate al punto n) rimangano escluse dalla forfetizzazione, al fine di evitare, anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute del minore.

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