Si possono produrre in giudizio gli sms per provare l'infedeltà del coniuge e ottenere una pronuncia di addebito?
A cura dell'avv. Barbara Maria Lanza
La producibilità in giudizio degli sms, in genere protesa a documentare l’infedeltà di uno dei coniugi, è una questione già affrontata e positivamente risolta da alcuni tribunali come, ad esempio, Roma.
Infatti, i giudici di merito hanno accolto la domanda di addebito proposta da un coniuge nei confronti dell’altro ad esito della produzione in giudizio di SMS che rappresentavano, inequivocabilmente, il dialogo tra due persone che avevano tra di loro una relazione intima. Analogamente dicasi per l’esibizione di una relazione extraconiugale in un social network.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione avanzata dal coniuge di inutilizzabilità dei documenti acquisiti in violazione della legge sulla privacy. Non è infrequente, infatti, che in un contesto come quello familiare, di coabitazione e condivisione degli spazi e degli strumenti di uso comune, si possa entrare in contatto con dati personali del coniuge. Ma questo non si traduce, necessariamente, in un’acquisizione illecita.
La natura del vincolo matrimoniale, quindi, implicherebbe, in linea generale, un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge e la creazione di un ambito comune che giustifica, in modo implicito, un consenso alla conoscenza di dati e la comunicazioni di natura anche personale. Ovviamente sempre che non vi sia stata un’attività specificatamente tesa a forzare la presunzione di condivisione come, ad esempio, un’acquisizione forzata della password.
Tuttavia occorre precisare che non è sufficiente produrre in giudizio degli sms per ritenere provata l’infedeltà di un coniuge, ma soprattutto per ottenere una pronuncia di addebito. E’ necessario, infatti, provare che tale relazione sia stata la causa diretta della fine del rapporto matrimoniale e non una mera conseguenza di una preesistente crisi coniugale: il tradimento va valutato, quindi, in un rapporto di causa ed effetto.
La situazione, quindi, andrà attentamente valutata con il legale di riferimento in particolare andranno considerate le modalità di acquisizione, la loro incidenza rispetto alla crisi coniugale (nesso di causalità).